Nella presente nota è stata
presentata una revisione delle metodologie per la valutazione del rischio di
frana e delle sue componenti. Tale revisione ha evidenziato che nonostante
l’UNESCO abbia codificato una precisa terminologia per la definizione dei
diversi parametri che concorrono alla definizione del rischio, esiste ancora una
notevole differenziazione di terminologia e metodologia. Questo lavoro è un
tentativo di inquadramento delle diverse esperienze, italiane ed internazionali,
entro un comune schema formale. Nella definizione di tale schema si è cercato
di essere il più possibile consistenti con la terminologia dell’UNESCO, anche
se alcune precisazioni ed interpretazioni sono state necessarie.
Lo
schema formale prevede la seguente successione di livelli di studio:
a)
Descrizione
dello stato della natura: nell’ambito del quale vengono raccolti i dati
sulle cause dei fenomeni franosi (fattori della franosità) e sugli effetti
(frane passate e presenti).
b)
Valutazione
dell’intensità: in cui le frane vengono distinte in base al grado di
severità, basato il più possibile su caratteri fisico-meccanici propri del
fenomeno.
c)
Valutazione
della pericolosità: in cui, per ogni intensità del fenomeno, viene
stimata una probabilità di occorrenza in ogni punto della zona considerata.
d)
Valutazione
dell’esposizione: Classificazione della
tipologia dei BB.CC. ed individuazione dell’indice di esposizione per ogni
singolo elemento dell’analisi.
e)
Valutazione
della vulnerabilità: in cui viene valutata per ogni tipologia di elemento
a rischio, la vulnerabilità in funzione della posizione del bene rispetto al
fenomeno, alle diverse intensità del fenomeno e alle diverse tipologie
costruttive di cui il bene si compone.
f)
Valutazione
del rischio (risk assessment):
consiste nella combinazione delle informazioni sulla pericolosità del fenomeno,
sulla vulnerabilità e sulla loro esposizione. Il rischio può essere valutato
in termini di rischio totale o di rischio specifico e deve essere confrontato
con le soglie di “rischio accettabile” definite sulla base di fattori di
tipo socio-economico-ambientale. La valutazione del rischio è l’oggetto delle
attività di “previsione”
così come definita dalla legge 24/2/1992 n.225.
g)
Gestione
del rischio (risk management):
può essere attuata, a seconda dei casi, intervenendo nei confronti della
pericolosità, della vulnerabilità, degli elementi a rischio o del rischio
accettabile. La gestione del rischio è pertanto l’oggetto delle attività di
“prevenzione” così come
definita dalla legge 24/2/1992 n.225.
Nell’ambito di tale schema ogni
parametro può essere valutato soggettivamente sulla base dell’esperienza o
oggettivamente sulla base di precisi caratteri fisico-meccanici associati al
fenomeno.