7. CONCLUSIONI

 

Nella presente nota è stata presentata una revisione delle metodologie per la valutazione del rischio di frana e delle sue componenti. Tale revisione ha evidenziato che nonostante l’UNESCO abbia codificato una precisa terminologia per la definizione dei diversi parametri che concorrono alla definizione del rischio, esiste ancora una notevole differenziazione di terminologia e metodologia. Questo lavoro è un tentativo di inquadramento delle diverse esperienze, italiane ed internazionali, entro un comune schema formale. Nella definizione di tale schema si è cercato di essere il più possibile consistenti con la terminologia dell’UNESCO, anche se alcune precisazioni ed interpretazioni sono state necessarie.

Lo schema formale prevede la seguente successione di livelli di studio:

a)   Descrizione dello stato della natura: nell’ambito del quale vengono raccolti i dati sulle cause dei fenomeni franosi (fattori della franosità) e sugli effetti (frane passate e presenti).

b)   Valutazione dell’intensità: in cui le frane vengono distinte in base al grado di severità, basato il più possibile su caratteri fisico-meccanici propri del fenomeno.

c)   Valutazione della pericolosità: in cui, per ogni intensità del fenomeno, viene stimata una probabilità di occorrenza in ogni punto della zona considerata.

d)   Valutazione dell’esposizione: Classificazione della tipologia dei BB.CC. ed individuazione dell’indice di esposizione per ogni singolo elemento dell’analisi.

e)   Valutazione della vulnerabilità: in cui viene valutata per ogni tipologia di elemento a rischio, la vulnerabilità in funzione della posizione del bene rispetto al fenomeno, alle diverse intensità del fenomeno e alle diverse tipologie costruttive di cui il bene si compone.

f)     Valutazione del rischio (risk assessment): consiste nella combinazione delle informazioni sulla pericolosità del fenomeno, sulla vulnerabilità e sulla loro esposizione. Il rischio può essere valutato in termini di rischio totale o di rischio specifico e deve essere confrontato con le soglie di “rischio accettabile” definite sulla base di fattori di tipo socio-economico-ambientale. La valutazione del rischio è l’oggetto delle attività di “previsione” così come definita dalla legge 24/2/1992 n.225.

g)   Gestione del rischio (risk management): può essere attuata, a seconda dei casi, intervenendo nei confronti della pericolosità, della vulnerabilità, degli elementi a rischio o del rischio accettabile. La gestione del rischio è pertanto l’oggetto delle attività di “prevenzione” così come definita dalla legge 24/2/1992 n.225.

Nell’ambito di tale schema ogni parametro può essere valutato soggettivamente sulla base dell’esperienza o oggettivamente sulla base di precisi caratteri fisico-meccanici associati al fenomeno.

 

Inizio  -  Indice Fascicolo II